Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: \"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.\"
Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ci? che ? realizzato dall'ingegno creativo ? protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. ? un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista.
Legge citata, estratto dall'articolo 3: \"Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.\"
Questa legge ? piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse ? da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore gi? esistenti.
Legge citata estratto dall'articolo 4: \"Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altres? protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.\"
In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera gi? esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore gi? esistenti.
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: \"Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]\", in particolare al paragrafo 3 lettera K \"quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche.\"
Questa direttiva ? specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che ? possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore gi? esistenti.
Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: \"A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sar? imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata.\"
Articolo 21 della Costituzione Italiana, \"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione\". E' dunque assicurato il diritto \"di satira come diritto fondamentale costituzionale\".